Shadow AI: una minaccia nascosta per la cyber security aziendale
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Redazione Axitea
Il Garante della Privacy il 5 dicembre 2020 ha pubblicato delle FAQ che vanno a chiarire le novità sul trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, mantenendo comunque conto delle linee guida del Garante Europeo per la protezione dei dati, del GDPR e della normativa privacy di settore precedente.
Per installare un sistema di videosorveglianza è necessario rispettare le disposizioni di protezione dei dati personali, oltre alle disposizioni dell’ordinamento applicabili (vita privata, lavoratori, etc..).
Il Garante in generale specifica che l’attività di videosorveglianza deve essere svolta nel cosiddetto principio di minimizzazione dei dati in merito alla modalità di ripresa e al trattamento stesso delle immagini.
“Non è più prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare sistemi video. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (azienda, Pubblica Amministrazione, professionista, condominio, etc…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.”
Le fattispecie di obbligo della valutazione di impatto sono le seguenti:
Gli interessati – i soggetti ripresi dai sistemi di videosorveglianza installati – devono essere sempre informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive, etc…) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.
È strettamente necessario aggiornare la cartellonistica affissa riportando le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità della raccolta.
Le immagini registrate devono essere conservate per quanto necessario e per le finalità per le quali sono state acquisite.
Spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Ad esempio nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.
Gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.
Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.
Ad esempio, il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.
È comunque possibile prolungare il tempo di conservazione delle immagini qualora tale attività sia necessaria a fini giudiziari in relazione ad indagini in corso.
Nelle FAQ del Garante evince la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche per fini personali. Nel caso di videosorveglianza residenziale, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), le riprese devono essere limitate esclusivamente agli spazi di pertinenza, escludendo aree comuni quali giardini, box, scale, oltre ad aree pubbliche e/o di passaggio.
Per quanto riguarda invece le telecamere installate all’interno dell’abitazione privata, esse sono ammesse, ma in caso di presenza di collaboratori quali baby sitter, colf, etc.. quest’ultimi devono essere correttamente informati.
È assolutamente ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno dei condomini, è però necessario che l’installazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.).
È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Solitamente per i condomini il termine di conservazione delle immagini non supera i 7 giorni.
Axitea mette a disposizione di aziende pubbliche e private servizi di consulenza in ambito privacy e videosorveglianza.
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