NIS2 e Consiglio di Amministrazione: le nuove FAQ ACN chiariscono quali documenti devono essere approvati dal CdA
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Redazione Axitea
Con la Legge di Bilancio 2026, l’iperammortamento torna come misura strutturale a sostegno degli investimenti industriali, valida nel triennio 2026–2028. Il beneficio introduce una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile ai fini IRES/IRPEF, applicata a beni strumentali nuovi — materiali e immateriali — che supportano la trasformazione digitale secondo i criteri dell’Industria 4.0.
Il nuovo impianto normativo è particolarmente rilevante per le imprese chiamate ad accelerare l’integrazione di tecnologie avanzate, piattaforme digitali e sistemi di produzione connessi, in ottica monitoraggio processi produttivi e monitoraggio consumi energetici.
L’iperammortamento si applica ai beni:
Sono compresi anche beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi impianti di accumulo. Per i moduli fotovoltaici sono ammessi esclusivamente quelli conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa (art. 12 del DL 181/2023, lett. b e c).
Il beneficio si basa su tre scaglioni cumulativi, applicati in modo progressivo sull’importo dell’investimento:
| Scaglione di investimento | Iperammortamento | Risparmio IRES |
| Fino a 2,5 milioni € | +180% | 43% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 mln € | +100% | 24% |
| Oltre 10 e fino a 20 mln € | +50% | 12% |
L’agevolazione risulta particolarmente appetibile per:
Ai fini dell’agevolazione, la normativa richiama l’art. 109 del TUIR:
“la data determinante non è quella dell’ordine, ma quella di consegna o spedizione del bene”.
Sono quindi ammessi i beni consegnati/spediti dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, anche se ordinati prima dell’avvio della misura.
Per essere effettivamente agevolabile, il bene deve anche essere:
Questo richiede una pianificazione precisa dei tempi di produzione, installazione e integrazione, particolarmente complessi nel contesto manifatturiero.
La formulazione iniziale della norma imponeva che i beni fossero prodotti in UE o SEE, introducendo limiti non sempre compatibili con le catene di fornitura globali.
Il Comunicato stampa MEF n. 13 del 12 marzo 2026 ha annunciato l’intenzione di sopprimere tale vincolo, ampliando l’accesso all’incentivo e rendendolo più attuabile nelle filiere industriali reali.
Resta fermo l’obbligo che il bene sia destinato a strutture produttive ubicate in Italia.
In attesa del decreto attuativo MIMIT–MEF definitivo, è comunque raccomandabile mantenere un controllo accurato sulla provenienza e sulla documentazione tecnica del bene.
Per essere considerato bene 4.0, un macchinario o un software deve:
La conformità deve essere attestata tramite:
La documentazione deve essere conservata per 10 anni, in caso di controlli formali o verifiche ex post.
La fruizione dell’iperammortamento richiede tre comunicazioni attraverso la piattaforma del GSE – Gestore dei Servizi Energetici:
Dalle ore 12.00 di martedì 21 luglio 2026 è operativa sulla piattaforma del GSE la procedura per l’invio della comunicazione di conferma degli investimenti ai fini dell’accesso all’iperammortamento previsto dalla Legge n. 199/2025
Il GSE può effettuare controlli formali, richieste di integrazione o verifiche successive. In caso di irregolarità è prevista la decadenza dell’incentivo, con recupero dell’imposta e relative sanzioni.
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