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Iperammortamento 2026–2028: guida pratica agli investimenti agevolati

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Redazione Axitea

Con la Legge di Bilancio 2026, l’iperammortamento torna come misura strutturale a sostegno degli investimenti industriali, valida nel triennio 2026–2028. Il beneficio introduce una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile ai fini IRES/IRPEF, applicata a beni strumentali nuovi — materiali e immateriali — che supportano la trasformazione digitale secondo i criteri dell’Industria 4.0.

Il nuovo impianto normativo è particolarmente rilevante per le imprese chiamate ad accelerare l’integrazione di tecnologie avanzate, piattaforme digitali e sistemi di produzione connessi, in ottica monitoraggio processi produttivi e monitoraggio consumi energetici.

Cosa prevede l’iperammortamento 2026–2028

L’iperammortamento si applica ai beni:

  • nuovi, strumentali e destinati a strutture produttive in Italia;
  • compresi negli Allegati IV e V, che includono macchinari 4.0, sistemi IoT industriali, soluzioni di supervisione e controllo, software e piattaforme digitali;
  • interconnessi ai sistemi gestionali aziendali o alla rete di fornitura, requisito centrale dell’intero provvedimento.

Sono compresi anche beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi impianti di accumulo. Per i moduli fotovoltaici sono ammessi esclusivamente quelli conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa (art. 12 del DL 181/2023, lett. b e c).

Scaglioni di investimento e maggiorazione del costo

Il beneficio si basa su tre scaglioni cumulativi, applicati in modo progressivo sull’importo dell’investimento:

Scaglione di investimento Iperammortamento Risparmio IRES
Fino a 2,5 milioni € +180% 43%
Oltre 2,5 e fino a 10 mln € +100% 24%
Oltre 10 e fino a 20 mln € +50% 12%

L’agevolazione risulta particolarmente appetibile per:

  • progetti industriali scalabili e modulari;
  • piani pluriennali di rinnovo del parco macchine;
  • investimenti medio-grandi, tipici delle imprese manifatturiere.

Tempistiche operative: il principio della consegna

Ai fini dell’agevolazione, la normativa richiama l’art. 109 del TUIR:
la data determinante non è quella dell’ordine, ma quella di consegna o spedizione del bene”.

Sono quindi ammessi i beni consegnati/spediti dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, anche se ordinati prima dell’avvio della misura.

Per essere effettivamente agevolabile, il bene deve anche essere:

  1. installato e funzionante,
  2. interconnesso ai sistemi aziendali,
  3. documentato con evidenze tecniche adeguate.

Questo richiede una pianificazione precisa dei tempi di produzione, installazione e integrazione, particolarmente complessi nel contesto manifatturiero.

Aggiornamento sul requisito di origine dei beni

La formulazione iniziale della norma imponeva che i beni fossero prodotti in UE o SEE, introducendo limiti non sempre compatibili con le catene di fornitura globali.

Il Comunicato stampa MEF n. 13 del 12 marzo 2026 ha annunciato l’intenzione di sopprimere tale vincolo, ampliando l’accesso all’incentivo e rendendolo più attuabile nelle filiere industriali reali.

Resta fermo l’obbligo che il bene sia destinato a strutture produttive ubicate in Italia.

In attesa del decreto attuativo MIMIT–MEF definitivo, è comunque raccomandabile mantenere un controllo accurato sulla provenienza e sulla documentazione tecnica del bene.

Requisiti tecnici: l’interconnessione come fulcro della norma

Per essere considerato bene 4.0, un macchinario o un software deve:

  • essere controllato da sistemi digitali;
  • scambiare dati in modo continuo e interoperabile;
  • essere integrato con i sistemi aziendali (dashboard, MES, ERP, supervisione, monitoraggio energetico);
  • generare log e tracciabilità idonei alla verifica.

La conformità deve essere attestata tramite:

  • perizia tecnica (obbligatoria oltre i 300.000 €);
  • autodichiarazione del legale rappresentante per beni di valore inferiore, che non riduce però gli obblighi documentali.

La documentazione deve essere conservata per 10 anni, in caso di controlli formali o verifiche ex post.

Accesso all’incentivo tramite la piattaforma GSE

La fruizione dell’iperammortamento richiede tre comunicazioni attraverso la piattaforma del GSE – Gestore dei Servizi Energetici:

  1. Comunicazione preventiva – registrazione degli investimenti programmati.
  2. Comunicazione di conferma – entro 60 giorni, includendo il pagamento di almeno il 20% del valore del bene.
  3. Comunicazione di completamento – entro la fine dell’investimento e non oltre il 15 novembre 2028.

Il GSE può effettuare controlli formali, richieste di integrazione o verifiche successive. In caso di irregolarità è prevista la decadenza dell’incentivo, con recupero dell’imposta e relative sanzioni.

Come Axitea può aiutare le imprese con l’iperammortamento

L’iperammortamento richiede molto più dell’acquisto di un bene 4.0.
Il vero nodo è garantire interconnessione, coerenza architetturale, continuità dei dati e conformità tecnica, aspetti che diventano critici soprattutto nelle realtà manifatturiere con impianti eterogenei.

Axitea, in partnership con Zerynth, supporta le imprese in tutto il percorso:

  • valutazione preliminare dell’idoneità dei beni rispetto agli Allegati IV e V;
  • progettazione dell’integrazione tecnica e dei flussi informativi;
  • implementazione dell’interconnessione dei beni ai sistemi aziendali;
  • generazione delle evidenze tecniche utili alla perizia;
  • coordinamento con partner tecnologici qualificati e con i consulenti fiscali;
  • supporto operativo nel rispetto delle scadenze e degli adempimenti previsti dal GSE.

Con un approccio orientato all’affidabilità e alla continuità operativa, Axitea aiuta le imprese a trasformare l’iperammortamento 2026–2028 in una reale opportunità per modernizzare impianti, processi e infrastrutture digitali.

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